Opposizione a decreto ingiuntivo – nullità della citazione – motivo irrilevante e suggestivo

Ancora un’importante vittoria del nostro Studio davanti la Suprema Corte di Cassazione.

FATTI DI CAUSA

  1. M.G. ottenne dal Tribunale di Milano l’emissione di un decreto ingiuntivo per la somma di Euro 1.033.000 nei confronti delle tre sorelle, sulla premessa che quella somma costituiva il corrispettivo del debito ereditario, da dividere in tre quote, gravante sulle medesime per la gestione, da parte del ricorrente, del patrimonio immobiliare della defunta madre, attività da lui svolta dal 1977 fino al 2005.

Ai fini che interessano in questa sede, il decreto fu opposto da una delle sorelle (assistita dallo Studio Legale Capodiferro & Primi) e nel giudizio l’opposto MG rimase contumace. Il Tribunale, in assenza del fascicolo monitorio dell’opposto, accolse l’opposizione e revocò – nei limiti della quota parziaria dell’opponente, e quindi per la somma di Euro 334.616,13 – il decreto ingiuntivo, condannando l’opposto MG alle spese di lite.

  1. La pronuncia è stata impugnata da M.G. e la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 4 marzo 2014, ha dichiarato la nullità dell’atto di citazione in opposizione e dell’intero giudizio di primo grado, ivi compresa la sentenza; quindi, decidendo il merito della causa, ha revocato il decreto ingiuntivo, ha rigettato tutte le domande di M.G. e l’ha condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Ha osservato la Corte d’Appello, in rito, che l’atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo proposto da una delle sorelle era nullo per mancata indicazione della data dell’udienza di comparizione sulla copia notificata all’opposto; tale nullità, se conduceva alla nullità dell’intero giudizio di primo grado, sentenza compresa, era tuttavia da ritenere sanata tramite la proposizione, da parte del creditore opposto (MG), dell’atto di appello;

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso osserva il ricorrente che la sentenza impugnata, pur avendo correttamente riconosciuto la nullità della notifica dell’atto di citazione in opposizione e la conseguente nullità dell’intero giudizio di primo grado, non ne ha poi tratto la dovuta conseguenza, e cioè che la nullità suddetta avrebbe determinato il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo in mancanza di una valida e tempestiva opposizione al medesimo.

Il motivo non è fondato.

La tesi avanzata dal ricorrente è riassumibile nei seguenti passaggi: l’atto di citazione in opposizione era nullo per mancata indicazione della data di udienza; la Corte d’appello, una volta individuata correttamente tale nullità, non avrebbe dovuto celebrare il giudizio di appello, bensì avrebbe dovuto limitarsi a constatare l’ormai sopraggiunta irrevocabilità del decreto ingiuntivo per mancata (tempestiva) opposizione nel termine di quaranta giorni fissato dalla legge, posto che la proposizione dell’atto di appello da parte del ricorrente non poteva avere alcun effetto sanante della suindicata nullità, quanto meno in ordine all’irrevocabilità del decreto opposto. A sostegno della propria tesi, il ricorrente ha richiamato la sentenza 16 aprile 2003, n. 6017, di questa Corte.

Ritiene questa Suprema Corte che tale tesi, anche se apparentemente suggestiva, non abbia alcun sostegno nelle disposizioni invocate e che il precedente richiamato, come in seguito si vedrà, non giovi al ricorrente.

…continua a leggere > vai alla pagina “Le nostre sentenze” e scarica la sentenza: Cassazione civile sez. III, 28/03/2017 n. 7885

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