DIVORZIO SI CAMBIA!

DIVORZIO SI CAMBIA!
Svolta sull’assegno di mantenimento

Perde d’importanza il criterio del tenore di vita goduto nel corso del matrimonio per determinare l’assegno divorzile a favore dell’ex coniuge che lo richiede.
Con la recentissima sentenza 11504 la Cassazione ha abbandonato il pluriconsolidato parametro, segnando quella che può essere definita senza ombra di dubbio una vera e propria rivoluzione in materia.
Addio al tenore di vita, per l’assegno conta l’indipendenza economica!
D’ora in poi, a contare sarà il criterio dell’indipendenza o autosufficienza economica e non più il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Anche se, in verità, simili decisioni si sono susseguite negli ultimi anni, con questa sentenza la Cassazione ha superato il precedente consolidato orientamento, che collegava la misura dell’assegno al parametro del ‘tenore di vita matrimoniale’ indicando quale parametro di spettanza dell’assegno – avente natura ‘assistenziale’ – l’indipendenza o autosufficienza economica dell’ex coniuge che lo richiede”.
Tenendo conto del fatto che le sentenze in Italia fanno giurisprudenza ma non vincolano le decisioni successive dei giudici, va detto che ci sono già sentenze della Cassazione del 2013 e del 2015 nonché tante pronunce di giudici di merito che vanno in questo senso.
Vediamo i nuovi parametri previsti dai giudici: «Il possesso di redditi di qualsiasi specie»; quello di «cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari»; le «capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro indipendente o autonomo. E infine «la stabile disponibilità di una casa di abitazione». Spetta all’ex coniuge che chiede l’assegno, «allegare, dedurre e dimostrare di non avere i mezzi adeguati e di non poterseli procurare per ragioni obiettive».
Altra è la posizione dei figli che resta assolutamente preservata.

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Casa coniugale: spetta alla moglie solo se convive con i figli

 

 

 

 

L’assegnazione della casa coniugale non può essere considerata quale parte complementare dell’assegno di mantenimento: è quanto stabilito dalla Prima Sezione civile della Suprema Corte di Cassazione con  la sentenza n. 18992/2011.

Dunque, secondo l’opinione dei giudici di legittimità, non è scontato che la casa coniugale spetti all’ex moglie, se al momento del divorzio la coppia non ha figli. Nel caso oggetto della sentenza, la donna prima della pronuncia del divorzio aveva perduto l’unico figlio, perciò i giudici di Primo grado le avevano riconosciuto soltanto l’assegno di mantenimento, mentre la casa coniugale doveva rimanere al marito, in quanto di sua esclusiva proprietà.

I supremi giudici hanno poi precisato che, “in materia di divorzio, in tema di assegnazione della casa familiare la norma non attribuisce al giudice il potere di disporre l’assegnazione a favore del coniuge che non ha alcun diritto sull’immobile e che non è affidatario di prole minorenne o convivente con figli maggiorenni non ancora provvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri”.

Tale assegnazione, si legge nel testo della sentenza, non può essere disposta come se fosse una componente dell’assegno di divorzio, allo scopo di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole.