Casa coniugale: spetta alla moglie solo se convive con i figli

 

 

 

 

L’assegnazione della casa coniugale non può essere considerata quale parte complementare dell’assegno di mantenimento: è quanto stabilito dalla Prima Sezione civile della Suprema Corte di Cassazione con  la sentenza n. 18992/2011.

Dunque, secondo l’opinione dei giudici di legittimità, non è scontato che la casa coniugale spetti all’ex moglie, se al momento del divorzio la coppia non ha figli. Nel caso oggetto della sentenza, la donna prima della pronuncia del divorzio aveva perduto l’unico figlio, perciò i giudici di Primo grado le avevano riconosciuto soltanto l’assegno di mantenimento, mentre la casa coniugale doveva rimanere al marito, in quanto di sua esclusiva proprietà.

I supremi giudici hanno poi precisato che, “in materia di divorzio, in tema di assegnazione della casa familiare la norma non attribuisce al giudice il potere di disporre l’assegnazione a favore del coniuge che non ha alcun diritto sull’immobile e che non è affidatario di prole minorenne o convivente con figli maggiorenni non ancora provvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri”.

Tale assegnazione, si legge nel testo della sentenza, non può essere disposta come se fosse una componente dell’assegno di divorzio, allo scopo di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole.